Dichiarazione Aiuti di Stato covid-19: invio entro il 30 novembre 2022
Gli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che l’importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework ovvero:
- 800 mila euro fino al 27 gennaio 2021
- 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021
ed il rispetto delle varie condizioni previste.
La finalità della comunicazione aiuti Covid-19 è quella di rendicontare, sin dall’inizio della pandemia, tutti gli aiuti che sono stati ottenuti, autocertificando che sono stati ottenuti nel rispetto delle condizioni imposte, e nei limiti consentiti oppure, dichiarando che i limiti sono stati superati e che, pertanto, occorre restituire una parte dei benefici, maggiorati di interessi.
Il termine per l’invio, inizialmente previsto per il 30 giugno, è stato prorogato al 30 novembre 2022
Chi è tenuto a presentare la comunicazione aiuti Covid-19?
La dichiarazione sostitutiva, deve essere presentata da tutti gli operatori economici, quindi anche dalle SSD e ASD, che hanno goduto di anche solo uno degli aiuti elencati nell’art. 1, comma 13 e seguenti, del D.L. n. 41/2021 – Decreto Sostegni.
Si tratta dei cd. “aiuti ombrello”, elencati nella disposizione di norma, ovvero degli stessi aiuti che ritroviamo nella Sezione 1 del quadro A della Comunicazione
La dichiarazione va, comunque, presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.
Modalità di presentazione
La dichiarazione aiuti di stato va inviata dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022 (termine inizialmente previsto al 30 giugno) esclusivamente con modalità telematiche:
- direttamente dal contribuente
- oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni,
mediante:
- a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Entro 5 giorni dall’invio viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.
Il nuovo modello semplificato
In data 25 ottobre con Provvedimento n 398976, a seguito delle numerose richieste degli operatori interessati dall’adempimento dell’invio dell’autodichiarazione degli aiuti di stato covid, l’Agenzia delle Entrate ha previsto un modello di autodichiarazione semplificato in sostituzione del precedente approvato con provvedimento del 27 aprile 2022 che prevede la casella “ES”.
La casella “ES” può essere barrata da coloro che attestano di rispettare le seguenti condizioni:
- “dal 1 marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1., pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.” (limiti: 800.000 euro fino al 27.1.2021 e 1.800.000 euro dal 28.1.2021).
Se si sceglie questa opzione semplificata va comunque sempre compilato il quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Il nuovo modello, utilizzabile dal 27 ottobre in sostituzione del precedente, è facoltativo e resta ferma la possibilità di utilizzo della procedura ordinaria con l’esposizione degli aiuti nel quadro A della autodichiarazione.
La compilazione del modello nella modalità semplificata
Il frontespizio accoglie la casella “ES” che, se barrata, evita di compilare il successivo quadro A (ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti).
ATTENZIONE: caso di compilazione della casella “ES” resta l’obbligo di dettagliare nella dichiarazione REDDITI 2022 cioè nei quadri RS e RU della dichiarazione dei redditi, tutti gli aiuti ricevuti nel 2021. Gli aiuti 2022 verranno dettagliati nel 2023.
In tale ipotesi, non compilando il quadro A (ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno
Nel caso in cui sia stato già inviato il modello REDDITI 2022 senza l’indicazione nel prospetto “Aiuti di Stato” degli aiuti di cui sopra, occorre compilare il quadro A con le informazioni relative al settore e
al codice attività (campi 5 e 6) e presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo riportando nel prospetto aiuti di Stato i predetti aiuti non indicati nel modello originario.
Provvedimento, Modello e istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Si segnala anche la pagina web con le risposte ai quesiti da parte dell’Agenzia delle entrate (FAQ) in merito alle modalità di compilazione degli aiuti di stato nel modello autodichiarazione e nel quadro RS del Modello Unico.


