Questa sezione riporta le domande più frequenti alle quali abbiamo dato risposta così che possano diventare patrimonio di tutti
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In linea generale una ODV con statuto “solo” socio-assistenziale e senza una previsione espressa dell’attività sportiva non dovrebbe svolgere attività sportive come attività istituzionale propria, neppure se occasionale, quando tale attività viene organizzata e presentata come vera “attività sportiva”. Nel Codice del Terzo settore, infatti, lo statuto deve indicare l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, e tra le attività di interesse generale lo sport dilettantistico è una voce autonoma: “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” ex art. 5, comma 1, lett. t).
Il Ministero del Lavoro ha inoltre chiarito che le attività da inserire in statuto devono essere congrue e chiaramente collegate alle finalità dell’ente, e che l’oggetto sociale non può restare indefinito; se si vogliono inserire nuove attività, ciò deve derivare da una precisa scelta degli associati.
Quindi, se l’associazione organizza un torneo, corsi, allenamenti, manifestazioni o iniziative qualificate come sport dilettantistico, senza che lo statuto lo preveda, l’operazione è tendenzialmente non conforme allo statuto.
La circostanza che sia “occasionale” non basta, da sola, a renderla automaticamente legittima come attività istituzionale dell’ODV. L’occasionalità può incidere sul piano pratico, ma non sostituisce la necessaria coerenza tra attività concretamente svolta e oggetto statutario.
Diverso è il caso in cui l’evento sportivo è solo un mezzo occasionale per finanziare le attività istituzionali, allora può rientrare nella raccolta fondi ex art. 7 CTS, che gli ETS possono svolgere anche senza una specifica clausola statutaria ad hoc.
In questo caso, però, l’evento non va trattato come “attività sportiva istituzionale” dell’ente, bensì come iniziativa di raccolta fondi o di sensibilizzazione a sostegno delle finalità socio-assistenziali.
Sul caso concreto del “calciobalilla paralimpico”, la qualificazione pratica conta molto. Se è un evento una tantum, usato come momento inclusivo, ricreativo o di fund raising collegato alle finalità socio-assistenziali, il rischio di non conformità è più contenuto, purché venga documentato e comunicato per quello che realmente è. Se invece l’associazione intende farne una linea di attività, con organizzazione stabile o ripetuta di eventi, corsi, gare, tesseramenti o collaborazione con organismi sportivi, allora conviene considerarlo attività sportiva vera e propria e, quindi, inserirlo in statuto.
Per svolgere legittimamente attività sportiva in modo ordinato e sicuro, la soluzione corretta è modificare lo statuto inserendo tra le attività di interesse generale anche quella di cui all’art. 5, comma 1, lett. t), formulandola in modo coerente con la missione dell’ente, ad esempio collegandola a inclusione, disabilità, promozione del benessere e integrazione sociale.
Dopo la modifica statutaria, l’ente deve aggiornare il RUNTS: le modifiche di statuto vanno depositate e le informazioni aggiornate entro 30 giorni dalla modifica, altrimenti l’ufficio può diffidare l’ente e, in caso di inerzia, arrivare alla cancellazione dal Registro.
Si ritiene che, allo stato, non sia prudente sostenere la piena cumulabilità tra pensione anticipata e compensi da co.co.co. sportiva inferiori a 5.000 euro annui.
La sentenza della Corte dei conti Veneto n. 19 del 16 gennaio 2025 ha espresso un orientamento favorevole in un caso specifico, ma non basta, da sola, a superare l’attuale impostazione INPS. Infatti, la circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025 afferma espressamente l’incompatibilità delle co.co.co. sportive con Quota 100, Quota 102, Quota 103 e APE sociale, con rischio di recupero dei ratei pensionistici percepiti in violazione del divieto di cumulo.
Anche per la pensione anticipata dei lavoratori precoci, la scheda ufficiale INPS sul cumulo pensione/reddito continua a indicare, per il periodo di anticipo rispetto alla vecchiaia, la non cumulabilità con redditi da lavoro subordinato o autonomo.
Il richiamo alla disciplina NASpI non appare decisivo, perché si tratta di una normativa diversa, che non può essere automaticamente estesa al regime del cumulo pensione-reddito.
In termini pratici, l’unica area che può ritenersi meno rischiosa è quella del vero lavoro autonomo occasionale, da valutare caso per caso. Tale eccezione, però, non può essere estesa a una co.co.co. sportiva. Ove vi siano i presupposti reali dell’occasionalità, si applicano allora le regole ordinarie, compresa la ritenuta fiscale del 20% fin dal primo euro.
Pertanto, al quesito formulato, la risposta è negativa: a giudizio prudenziale, non si può affermare oggi la cumulabilità dei compensi sportivi in co.co.co. sotto i 5.000 euro annui con pensione anticipata “precoce” o con Quota 100-103 – 103
Al fine di concludere la procedura Unilav sul RAS vanno inseriti 8 volte zero = 00000000
POTRETE FARE IL CONTRATTO PER LA STAGIONE SPORTIVA. NON SI RISCONTRANO PROBLEMI
ULTIME NOTIZIE SONO QUELLE CHE SI VA VERSO UNA PROROGA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO AL 1 LUGLIO 2023 CHE RIMANGONO VALIDE LE COLLABORAZIONI SPORTIVE IN ESSERE QUINDI SE AVETE CONTRATTI CHE SCADONO IL 31 DICEMBRE 2022 SI CONSIGLIA DI PROROGARLI FINO AL 30 GIUGNO 2023 PRIMA DELLA SCADENZA
OCCORRE TENER PRESENTE CHE L’ART 8 DEL D LGS 36 /2020 QUANDO PARLA DI ASSENZA DI FINI DI LUCRO PREVEDE
2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. (1)
L’ART 3 CITATO PREDEVE
Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) , g) o h) ;
IN ALTRI TERMINI OCCORRE FARE ATTENZIONE A NON SUPERARE DEL 40% LE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI LAVORATORI DIPENDENTI PER ANALOGHE ATTIVITA’