Questa sezione riporta le domande più frequenti alle quali abbiamo dato risposta così che possano diventare patrimonio di tutti
L’elaborazione dei testi e delle informazioni, sebbene curate con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori o all’Unione Sportiva ACLI per eventuali errori o inesattezze
POTRETE FARE IL CONTRATTO PER LA STAGIONE SPORTIVA. NON SI RISCONTRANO PROBLEMI
ULTIME NOTIZIE SONO QUELLE CHE SI VA VERSO UNA PROROGA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO AL 1 LUGLIO 2023 CHE RIMANGONO VALIDE LE COLLABORAZIONI SPORTIVE IN ESSERE QUINDI SE AVETE CONTRATTI CHE SCADONO IL 31 DICEMBRE 2022 SI CONSIGLIA DI PROROGARLI FINO AL 30 GIUGNO 2023 PRIMA DELLA SCADENZA
OCCORRE TENER PRESENTE CHE L’ART 8 DEL D LGS 36 /2020 QUANDO PARLA DI ASSENZA DI FINI DI LUCRO PREVEDE
2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. (1)
L’ART 3 CITATO PREDEVE
Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) , g) o h) ;
IN ALTRI TERMINI OCCORRE FARE ATTENZIONE A NON SUPERARE DEL 40% LE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI LAVORATORI DIPENDENTI PER ANALOGHE ATTIVITA’
PUO’ SICURAMENTE SVOLGERE TALE ATTIVITA DI LAVORO SPORTIVO CON UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. SE SVOLGE LA SUA ATTIVITA’ DI ISTRUTTORE CON I CARATTERI DEL PROFESSIONSITA ( AD ESEMPIO PLURICOMMITTENZA) DOVRA AGGIUNGERE ALLA SUA PARTITA IVA ALTRO CODICE STTIVTIA ED EMETTERE FATTURA
ASSOLUTAMENTE NO. NELLA CO.CO.CO DI LAVORO SPORTIVO OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE ATTIVITA DI ISTRUTTORE NON AD ALTRE ATTIVITA’
SI MA SOLO SE HA AVUTO AUTORIZZAZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA. RIGUARDO AI LIMITI ORARI LA COLLABORAZIONE PUO’ AVVENIRE FUORI DAGLI ORARI DI LAVORO ( E’ QUESTO IL LIMITE )
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