Questa sezione riporta le domande più frequenti alle quali abbiamo dato risposta così che possano diventare patrimonio di tutti
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La legge 398 del 1991 rimane ancora in vigore per il 2022 come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate
Le modifiche apportate dal Codice del Terzo settore all’ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo in discorso troveranno applicazione solo dal periodo d’imposta successivo a quello in cui perverrà tale autorizzazione della Commissione europea
Di seguito la risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate
E’ ancora possibile avvalersi del regime di 398 per le ASD?
Fino all’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore (art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017) possono ancora avvalersi del regime della l. 398/91 le ASD e le altre associazioni senza scopo di lucro. A partire dal periodo d’imposta successivo alla citata autorizzazione della Commissione UE, le ASD che decideranno di non accedere nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)saranno gli unici enti (insieme alle SSD) a poter continuare ad applicare il regime della 398.Diversamente per le ASD che decideranno di assumere la qualifica di iscriversi al RUNTS, assumendo la qualifica di ente del Terzo settore (ETS), l’agevolazione della L. 398/1991 verrà disapplicata.
Anche se non indicato nel quesito si presume che l’esposizione degli sponsor sulle magliette avvenga dietro pagamento di un corrispettivo da parte degli stessi sponsor
In questo caso non c’e dubbio che la ASD stia ponendo in essere un attività commerciale rappresentata dall’obbligo di promuovere/ diventare veicolo pubblicitario dello sponsor attraverso l’esposizione di marchi / loghi dello sponsor sulle magliette che utilizza nelle attività sportive ( allenamenti/ gare ect) dietro pagamento di un corrispettivo ( sponsorizazione)
Tutte le volte in cui c’e la prestazione ( esposizione del marchio dello sponsor) ) e la controprestazione ( pagamento di un corrispettivo a fronte della prestazione ricevuta) siamo di fronte ad un attività commerciale e come tale rilevante ai fini fiscali.
A fronte della somma ricevuta dallo sponsor, la asd deve quindi emettere fattura con IVA 22% per la quale è necessario essere in possesso della partita Iva
Nulla cambia anche nel caso in cui lo sponsor acquista le maglie e le cede alla ASD come controprestazione per il servizio ricevuto ( pubblicità): anche in questo caso la ASD dovrà emettere fattura per il valore normale dei beni ricevuti
Buongiorno,
con riferimento al quesito 1 aspettiamo di conoscere il testo definitivo approvato. Non mancheremo di aggiornarvi anche sugli adempimenti da porre in essere laddove il testo prevedesse il passaggio da “escluse Iva” ad “esenti IVA”. In ogni caso non c’e alcun nesso con acquisire o meno la qualifica di APS o ASD posto che la norma si applicherebbe in ogni caso a tutti gli enti non commerciali.
Sul punto 2 si conferma che per potersi iscrivere nel RUNTS si rendono necessarie le modifiche statutarie richieste dal D. Lgs 117/2017 n( cd. Codice del Terzo Settore) Il nuovo statuto approvato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate tenendo conto di quanto segue
IMPOSTA DI REGISTRO
IMPOSTA DI BOLLO
L’Agenzia delle Entrate ha adottato, durante il periodo emergenziale, delle modalità semplificate di accesso ai servizi e di lavorazione delle richieste dei contribuenti, potenziando tutti i canali alternativi al contatto diretto presso gli uffici.
Tra queste anche la possibilità di registrare atti e contratti inviando la documentazione via pec.
In ogni caso, il contribuente dovrà, al termine del periodo emergenziale, depositare in ufficio gli originali dei documenti inviati via pec ovvero:
A norma dell’art 46 del Codice del Terzo settore sono 7 le sezioni disponibili per iscriversi al RUNTS Registro Unico Nazionale del terzo settore e in particolare:
Pertanto è possibile per una ASD iscriversi nella sezione 7 – altri enti del terzo settore ma sotto il profilo delle agevolazioni fiscali la sezione più conveniente è quella delle APS
E’ possibile per una ASD iscritta al Registro CONI iscriversi anche al RUNTS diventando così ente del terzo settore. Si ricorda che l’iscrizione Registro CONI è fondamentale per accedere alle disposizioni fiscali contenute nell’art. 90 della legge 289/2002.
Un’Aps deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Aps. Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del Runts.
Il riferimento quindi è al numero dei soci non ai componenti del consiglio direttivo
TUNTS ( acquisendo così lo statuto di ETS
Nel codice del Terzo settore è prevista una specifica disposizione contenuta nell’art 85 che disciplina il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale (APS) e che definisce le attività svolte e la loro classificazione nella come istituzionali o commerciali.
Per le Aps non si considerano commerciali:
· in via generale, tutte le attività svolte dall’ente, dietro pagamento di corrispettivi specifici, ricomprendendo pertanto tra queste anche le vendite, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali in favore dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, ovvero ancora nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
· le vendite di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (stessa norma prevista per le Odv);
· le cessioni effettuate anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamenti di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
In particolare, le attività di vendita di beni e prestazione di servizi e quelle di somministrazione di alimenti e bevande (normalmente considerate attività commerciali se svolte dietro versamento di un corrispettivo e in forma organizzata e non occasionale), sono considerate non commerciali per espressa previsione normativa, qualora siano svolte da Aps secondo specifiche modalità definite dalla legge.
Le Aps ricomprese tra gli enti assistenziali riconosciuti dal ministero dell’Interno la normativa prevede la non commercialità di tali attività, anche se effettuate a fronte di pagamento di corrispettivi specifici, qualora esse siano effettuate presso la sede in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
· tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
· per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
ATTENZIONE
La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo:
· all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore;
· all’autorizzazione della Commissione europea.
Attualmente la norma di riferimento è ancora l’art art. 148, co. 4, T.U.I.R. (ai fini delle imposte sul reddito) e dell’art. 4, co. 5, DPR 633/1972 (ai fini IVA).
Occorre prestare attenzione alla previsione normativa che si riferisce espressamente alle attività di “somministrazione” e non a quelle di “vendita” e tantomeno a quelle di “ristorazione”, intendendosi con ciò che l’attività deve consistere nella fornitura e nel servizio di prodotti (alimenti e bevande) sostanzialmente confezionati, pronti, che necessitano di una minima preparazione (ad esempio il caffè, il gelato, il panino, la bibita, ecc.) e che sono destinati a essere consumati in loco.
Nella “vendita” non esiste il servizio mentre la “ristorazione” presuppone una trasformazione (delle materie prime) e un servizio (al tavolo) più articolati e specifici.
Tali ultime due attività, se consentite dal punto di vista amministrativo, attraverso apposita licenza, sono sempre considerate, a livello fiscale, attività “commerciale”.
Applicando l’attuale disciplina fiscale l’attività di somministrazione deve essere svolte da aps ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, co. 6, lett. e), L. 287/1991, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Ne consegue che l’agevolazione fiscale in questione non spetta alle aps in quanto tali (anche se iscritte negli appositi registri), e quindi alle asd che assumano anche la qualifica di aps, ma è necessario che tali associazioni siano riconosciute, come sopra specificato, o siano affiliate ad associazioni riconosciute.
A ciò si aggiunge la necessaria acquisizione di specifica licenza amministrativa, rilasciata dal Comune competente territorialmente, per l’esercizio dell’attività in oggetto, nei confronti di soggetti qualificati (soci/associati o tesserati), ai sensi del d.p.r. 235/2001 e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali e di idoneità sanitaria dei locali.
Per “attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali” si dovrebbero intendere le attività che consentono di soddisfare al meglio le esigenze dei partecipanti alle iniziative promosse dall’aps e quindi agevolarne la pratica rendendola più confortevole.
Ovviamente il bar (o esercizio similare) deve essere gestito all’interno degli spazi adibiti alle attività statutarie non in maniera del tutto autonoma (orari di apertura coincidenti con quelli dell’ente), attraverso modalità e criteri non di tipo “imprenditoriale” e tali da non distorcere la libera concorrenza di mercato (no insegne esterne visibili, no accesso dalla pubblica via, no pubblicità e simili) – cfr. Circolare 18/E/2018 Agenzia delle Entrate.
Qualora l’aps (o la asd che assumesse anche la qualifica di aps) svolgesse l’attività in questione anche nei confronti di soggetti non qualificati (non soci/associati, non tesserati), in forma non occasionale, sarebbe necessario dotarsi di partita IVA ed eventualmente optare, al ricorrere dei requisiti disposti, per il regime di favore ex L. 398/1991.
In conclusione, come si evince da questa se pur sintetica analisi, la questione è assai complessa e il rischio di contestazioni da parte degli organi competenti, in sede di verifica, è molto elevato.
È quindi necessario prestare molta attenzione principalmente riguardo ai seguenti aspetti:
· bar frequentato da soggetti diversi dai soci/tesserati;
· attività di vendita o ristorazione e non di somministrazione;
· aps non affiliata ad ente riconosciuto;
· asd che utilizza lo schermo di aps per giustificare la presenza del bar;
· bar gestito in forma autonoma.
Cordiali saluti Fabio Romei
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