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INDENNITA’ CHILOMETRICHE: PUBBLICATE LE TABELLE ACI 2023

INDENNITA’ CHILOMETRICHE: PUBBLICATE LE TABELLE ACI 2023

Sono state pubblicato in GU n 302 del 28 dicembre le Tabelle Aci valide per l’anno 2023.

Le tabelle sono necessarie, oltre che per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, anche per calcolare eventuali rimborsi ai collaboratori e ai volontari per le trasferte effettuate nell’interesse dell’associazione/società sportiva dilettantistica.

Sul sito dell’ACI è possibile usufruire di un servizio di calcolo che prende in considerazione la categoria di veicolo (autovettura, ciclomotore, fuoristrada/SUV, motociclo, autofurgone), la marca e la tipologia di veicolo nonché l’alimentazione.

L’’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 38/E dell’11 aprile 2014  ha chiarito che affinchè le indennità chilometriche riconosciute ai collaboratori possano essere considerate a pieno titolo  “rimborsi spese”  non concorrendo quindi a formare il reddito del percettore è necessario che esse siano:

  • documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di euro 10mila, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.
  • quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI e non determinate in modo forfetario.

In assenza di idonea documentazione, l’importo sarà considerato reddito imponibile (e pertanto da assoggettare a ritenuta fiscale) ovvero per i collaboratori di ASD/SSD e sarà considerato indennità di trasferta o compenso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. concorrendo così al plafond annuo complessivo di euro 10.000.

Per quanto concerne le condizioni per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l’orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all’applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l’indennità chilometrica.

Non assume, invece, rilevanza a tale fine la sede dell’organismo erogatore.

 

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