Entro il 30 giugno 2023
Premessa
La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, commi da 125 a 129, ha disposto in modo permanente per taluni soggetti l’obbligo di trasparenza con riguardo ai contributi pubblici ricevuti.
Tra i soggetti obbligati rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il termine per adempiere al suddetto obbligo è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell’anno precedente.
La sanzione sulla mancata pubblicazione delle sovvenzioni ricevute dalla Pubblica amministrazione è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.
La soglia oltre la quale scatta l’obbligo di pubblicità è di euro 10.000,00, in riferimento a quanto ricevuto nell’anno solare 2022.
Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente; pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.
La circolare ministeriale ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 8.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.
Quindi chi abbia ottenuto da Enti Pubblici, o ad essi assimilati, somme pari o superiori a 10.000,00 euro, anche a titolo di vantaggi economici, dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2021 ricade nell’applicazione della norma citata dovendo provvedere alla pubblicazione sui propri canali internet (sito web o pagina facebook in mancanza del primo) di alcune informazioni in forma schematica.
In particolare, informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
- b) denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).
Si precisa che per le imprese, incluse quindi le società sportive dilettantistiche di capitali, si dovrà pubblicare la sola nota integrativa.
Ricordiamo che, ai sensi di legge, configurano soggetti equiparati alle pubbliche amministrazioni gli enti pubblici economici e non, le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica.
Non devono essere oggetto di pubblicazione le entrate di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (derivanti, quindi, da rapporti contrattuali con la P.A), ma solo quelle di tipo sovvenzionale e contributivo.
Andranno pertanto pubblicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- contributi e sovvenzioni a fondo perduto (erogati a sostegno degli scopi istituzionali);
- contributi e sovvenzioni a sostegno di specifiche attività svolte dagli enti non profit, soggetti o meno a rendicontazione;
- contributi per attività svolte dagli enti non profit in regime di convenzione con la pubblica amministrazione;
- contributi per l ’acquisto di beni materiali o immateriali ad utilità pluriennale;
- utilità in natura, ossia diverse dai fondi liquidi (ad esempio, l’utilizzo di un immobile in comodato o in concessione dalla P.A; in questi casi, il valore da indicare sarà quello dichiarato dall’amministrazione che ha concesso il bene, decontribuzioni previdenziali.)
Si richiama l’attenzione sul fatto che anche nel corso del 2022, per far fronte all’emergenza pandemica, sono stati erogati importanti contributi a fondo perduto anche ad associazioni e altri enti non profit: si fa riferimento nello specifico a quelli erogati dall’Agenzia delle Entrate e quelli erogati dal Dipartimento dello Sport. Il consiglio è quello di conteggiarli nel computo dei 10.000 euro.
Le somme ricevute a titolo di 5 per mille non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10mila euro (circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021).
Il Ministero ha di fatto superato quanto in precedenza detto con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, e lo ha fatto sulla base di un mutato quadro normativo disposto per effetto del Decreto “Crescita”. Il nuovo testo esclude dalla rendicontazione i contributi che hanno “carattere generale”: secondo la circolare ministeriale, “per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni”. Da una tale definizione è escluso il 5 per mille, le cui somme sono peraltro già soggette a specifici obblighi di pubblicità secondo quanto disposto dal dpcm 23 luglio 2020.
Allegato fac-simile rendicontazione