Premessa
Come ogni anno, anche per il 2026 si avvicina il termine per la compilazione ed invio telematico della Certificazione Unica (CU) il modello con cui i sostituti d’imposta attestano i compensi e i redditi corrisposti ai percipienti e trasmettono i relativi dati all’Agenzia delle Entrate.
La CU assume rilievo non solo ai fini informativi verso il percettore, ma anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per i controlli fiscali.
L’adempimento in parola riguarda diverse categorie di reddito, tra cui:
- Redditi da lavoro dipendente e assimilato,
- Redditi da lavoro autonomo e provvigioni,
- Redditi diversi e contributi previdenziali.
Rientrano nella tipologia dei redditi da lavoro dipendente e assimilato le somme erogate ai
- lavoratori sportivi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art 28 del d.lgs 36/2021)
- collaboratori amministrativo gestionali (art 37 del d.lgs. 36/2021)
Non devono, invece essere certificati i compensi corrisposti ai professionisti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio ed eventuali premi corrisposti ad atleti e tecnici da indicare nel modello 770, nel quadro SH, relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite.
Le novità di quest’anno
Rispetto agli anni precedenti, l’adempimento presenta alcune novità.
Tra le più rilevanti si segnalano:
- Modifica del quadro “Reddito lavoro sportivo” con l’introduzione dei dati relativi alla durata del rapporto di lavoro
- Modifica della sez. 3-bis Inps gestione separata: sono stati introdotti due nuovi campi
- Franchigia previdenziale – punto 54
- Rimborsi spese forfettarie – punto 55
- l’introduzione di una nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”
Inoltre, non trovano più spazio le precedenti tipologie contraddistinte dai codici N2 e N3, riferite ai redditi derivanti da prestazioni sportive inquadrate, fino al 30 luglio 2024, nell’ambito delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionali ( art. 53, comma 2, lettera a del TUIR.) Di conseguenza per tali compensi erogati agli sportivi occorre indicare:
- la lettera M per le attività di lavoro autonomo non abituale.
I nuovi termini di presentazione
L’adempimento, anche quest’anno, si sviluppa su tre scadenze distinte, che richiedono particolare attenzione da parte dei soggetti obbligati sia per l’invio telematico che per la consegna al percipiente.
Con riferimento al periodo d’imposta 2025, infatti, i sostituti dovranno trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 17 marzo 2026 (il 16 marzo 2025 cade di domenica) le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 30 aprile 2026, le CU relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale da rilasciare,
- entro il 31 ottobre 2026 (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta mod. 770), le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
La consegna delle Certificazioni Uniche 2026 ai soggetti percettori dei compensi, indipendentemente dalla scadenza prevista per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuata entro il 16 marzo 2026.
Modalità di trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate
Il flusso contenente le CU deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
- direttamente dal soggetto obbligato tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, in base ai requisiti posseduti per l’abilitazione;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Non è pertanto possibile la presentazione delle CU 2026 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.
Modalità di consegna delle certificazioni ai contribuenti
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere la certificazione al contribuente mediante posta elettronica, a condizione che il destinatario:
- abbia la possibilità di accedere alla certificazione e di poterla stampare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione elettronica.
Resta in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto sia in grado di ricevere la certificazione in via elettronica. In caso contrario, occorrerà procedere con la consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06).
Se non si ha certezza sulla dotazione informatica del destinatario, è consigliato un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con ricevuta) per evitare sanzioni per omessa o tardiva consegna della CU.
Sanzioni
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva.
In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene corretto entro 5 giorni dalla scadenza. Qualora la correzione avvenga invece entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 e quindi in misura pari ad euro 33,33.
| Sanzioni C.U. 2025 ordinaria | ||
| Errata | Nessuna sanzione se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 gg. successivi al 16 marzo → 21 marzo (N.B.: no termine spostato per festività) | |
| Errata, omessa o tardiva | Sanzione € 100,00 con massimo € 50.000 (non ammesso cumulo giuridico) | Se trasmessa o corretta entro 60 gg. dal 16 marzo → 15 maggio sanzione ridotta ad 1/3 (min. € 33,33 max € 20.000 |
Ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12/E del 31.05.2024, superando le precedenti indicazioni in materia fornite nella circolare n. 6/E del 2015, ha ritenuto ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.
* * * * * * * * * *
ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CU 2026
CO.CO.CO LAVORO SPORTIVO ART. 25 D. LGS 36/2021
All’interno della CU 2026 va compilata la parte relativa ai dati fiscali.
- punti 1 e 2: totale dei redditi di lavoro assimilati a lavoro dipendente per i contratti a tempo indeterminato o determinato.
- punto 6: totale dei giorni complessivi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13, comma 1, TUIR.
Attenzione: il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni ed i dati del rapporto di lavoro devono indicati in questa sezione della CU solo se il reddito è superiore alla franchigia fiscale di 15.000 euro. Se, invece, il reddito è inferiore alla franchigia i dati riferiti alla durata del rapporto del lavoro devono essere indicati nella sezione “Reddito di lavoro sportivo” nei punti da 787 a 790.
- punto 8 va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro;
- punto 9 la data di cessazione del rapporto
- punto 10 deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31/12/2024 ed è alternativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 9).
Se ci sono più rapporti nel medesimo periodo d’imposta indicare al punto 8 la data di inizio del primo rapporto di lavoro e al punto 9 la data di fine dell’ultimo rapporto di lavoro.
Attenzione: In quest’ultimo caso dare evidenza al punto 11 – Periodi particolari.
Esempio: collaboratore con il quale sono stati stipulati 2 contratti di cococo sportiva:
- Dal 01/09/2024 al 30/06/2025
- Dal 01/09/2025 al 31/05/2026
Occorre inoltre compilare le seguenti due sezioni:
- Sezione fiscale denominata “redditi lavoro sportivo”
Nei punti 781 e 784 va indicato l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro.
Nei punti 783 e 786 vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività professionistiche. È il caso, per esempio, di un dipendente della ASD/SSD che, oltre a svolgere attività di lavoro non sportivo (es. pulizie), svolge anche mansioni rientranti nella definizione di lavoratore sportivo (come definito dall’art. 25 del D. Lgs. 36/2021) la CU in questo caso comprenderà nei punti 1 e/o 2 il reddito da lavoro subordinato non sportivo e i compensi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa
- Sezione previdenziale
Si tratta della sezione 3-bis riservata alla certificazione dei compensi Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate.
Si ritiene che nella presente sezione non debbano essere indicati i rimborsi forfettari corrisposti ai volontari, in quanto tale sezione è riservata solo ai compensi corrisposti ai parasubordinati sportivi, che hanno prodotto redditi disciplinati dall’art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR.
Al punto 53 – Compensi Totali corrisposti a Parasubordinati Sportivi e figure assimilate del settore dilettantistico – Indicare il totale dei compensi corrisposti a cococo Sportivi e cococo amministrativo gestionale del settore dilettantistico nell’anno 2024.
Si rammenta che anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2025, ma relative all’anno 2024, devono essere considerate come erogate nel 2024, così come previsto dall’ art. 51, comma 1, del TUIR (c.d. principio di cassa allargato).
Al punto 54 – franchigia previdenziale – indicare la quota di franchigia utilizzata che non può essere superiore a euro 5.000,00 considerando anche eventuale franchigia applicata come lavoratore autonomo occasionale o lavoro autonomo professionista nonché quanto esposto al successivo punto 55 (rimborso spese forfettarie).
Al punto 55 – rimborsi spese forfettarie – indicare gli importi dei rimborsi spese forfettarie, che, anche se non costituiscono reddito, concorrono sia al raggiungimento della franchigia previdenziale di euro 5.000 sia di quella fiscale di euro 15.000.
Nel punto 56 – Imponibile contributivo – indicare l’imponibile contributivo totale sul quale sono stati calcolati i contributi minori pari a 2,3%.
Nel punto 57 – Imponibile IVS – indicare l’imponibile previdenziale ai fini dell’assicurazione per Invalidità, vecchiaia e superstiti sul quale è stato calcolato il contributo ai fini pensionistici. Si ricorda che il comma 8-ter dell’art. 35 del D. Lgs n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti (per la quale è applicata l’aliquota del 25% o 24%) deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.
Nel punto 58 – Contributi dovuti – indicare il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS in base alle aliquote vigenti per l’anno 2025 sportivi dilettantistici e figure assimilate.
Nel punto 59 – Contributi a carico del parasubordinato – indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (1/3) ed effettivamente trattenuta nella busta paga o ricevuta.
Nel punto 60 – Contributi versati – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.
I punti 61 e 62 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS, in particolare il punto 61 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIEMENS; nel punto 62 (alternativo al punto 61) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato.
Nel punto 63 – Tipo Rapporto – indicare il codice “tipo rapporto” così come indicato dall’INPS nella circolare n. 88/2023.
| D1 | collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota IVS 25% |
| D2 | collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche (contributi minori) 2,03% |
| D3 | collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota IVS 24% |
| D4 | collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota IVS 25% (33% per mesi luglio-agosto ex circ. Inps 88/2023) |
| D5 | collaboratori amministrativo gestionale, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche 2,03% |
| D6 | collaboratori amministrativo gestionale, assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota IVS 24% |
| D7 | lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita – D. lgs n. 36/2021 art. 25, comma 6 |
Il punto 64 – altro tipo di rapporto – è valorizzato nel caso in cui il soggetto non è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria per cui l’aliquota applicata è quella maggiore per la quale sono dovuti anche i contributi minori. Ne consegue che i “Tipo rapporto” interessati sono D1 e D4.
Esempio di CU per collaborazione coordinata e continuativa sportiva < 5.000,00
- Compenso corrisposto nel corso dell’anno = € 2.500,00
Si precisa che le indicazioni riportate nei punti da 787 a 790 riguardano le informazioni del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la Certificazione unica. Inoltre, per i giorni indicati in questa sezione non spettano le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (co.co.co).
Pur non avendo superato la soglia dei € 5.000,00 si deve compilare la sezione 3–bis INPS gestone separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate in quanto nel punto 53 deve essere riportato il totale dei compensi corrisposti comprensivi della franchigia.
La legge di bilancio per l’anno 2025, allo scopo di ridurre il cuneo fiscale, riconosce ai titolari di reddito da lavoro dipendente:
- Una somma integrativa se reddito da lavoro dipendente complessivo annuo non è superiore a 20.000;
- un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per i titolari di reddito da lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo annuo superiore a 20.000 e inferiore a 40.000 euro.
Nella CU 2026 viene previsto una nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” nella quale vengono riportate informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della somma integrativa o dell’ulteriore detrazione (Reddito di riferimento). Questa sezione deve essere sempre compilata in presenta di un reddito nei punti 781, 782, 784 e 785
Il punto 718 deve essere compilato se presenti almeno uno dei seguenti punti 1, 2, 455-456 (frontalieri) 781, 782, 784 e 785 (lavoro sportivo) anche nella ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 40.000 euro.
Deve essere indicato:
1 – Se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, del TUIR;
2 – Se nei punti 1, 2, 781 e 784 non sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, del TUIR.
Se è stato indicato il codice 1 è necessario compilare anche il punto 720 nel quale deve essere riportato l’importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia; tale importo è già riportato nei punti 781 e 784. Il punto 720 deve essere compilato anche se nei punti 781 e 784 sono riportati importi inferiori alla franchigia.
- CU per collaborazione coordinata e continuativa sportiva > 5.000,00 < 15.000,00
- Compenso corrisposto nel corso dell’anno = €000,00 collaboratore non iscritto ad altre forme di previdenza soglia previdenziale superata nel mese di dicembre
Inserire il valore 2 nel punto 718 sta a significare che i redditi indicati nella casella 784 (€ 9.758,00) non sono redditi di lavoro dipendente.
CU per collaborazione coordinata e continuativa sportiva dilettantistica > 5.000,00 < 15.000,00
- Compenso corrisposto nel corso dell’anno = €000,00 collaboratore iscritto ad altre forme di previdenza soglia previdenziale superata nel mese di dicembre
ATTENZIONE: per le co.co.co amministrativo gestionali, per le quali si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL, è necessario compilare anche il quadro INAIL.
Indicando:
- nel punto 92 va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL ed il relativo contro codice.
- nei punti 93 e 94 il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.
- nel punto 95 deve essere indicato il codice del comune della località nella quale l’assicurato ha svolto l’attività tutelata.
