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Premi sportivi dilettantistici: dal 28 marzo 2026 torna la soglia di esonero di 300 euro

Premi sportivi dilettantistici: dal 28 marzo 2026 torna la soglia di esonero di 300 euro

Con l’art. 9 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, entrato in vigore il 28 marzo 2026, il legislatore ha reintrodotto, seppure solo in via temporanea, la soglia di esonero dalla ritenuta sui premi sportivi dilettantistici. La misura si applica alle somme corrisposte dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026.

Il beneficio opera entro il limite di 300 euro e non come franchigia: se la soglia viene superata, la ritenuta del 20 per cento si applica sull’intero importo corrisposto dal medesimo sostituto d’imposta al medesimo soggetto.

Il testo della norma

Di seguito si riporta il testo dell’art. 9 del D.L. n. 38/2026, rubricato “Soglia per l’esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti”.

1. Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.380.000 per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 18.

Cosa cambia in concreto

Dal 28 marzo 2026, per i premi sportivi rientranti nell’ambito dell’art. 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36/2021, non si applica la ritenuta del 20 per cento se l’ammontare complessivo delle somme attribuite dal medesimo sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera 300 euro nel periodo agevolato.

È importante sottolineare che il limite di 300 euro non costituisce una franchigia. I primi 300 euro non restano esenti in ogni caso da ritenuta, se però il limite viene superato, la ritenuta si applica sull’intero importo corrisposto.

Va inoltre ricordato che il limite di 300 euro annui non opera in senso soggettivo generale, cioè non riguarda la totalità dei premi eventualmente percepiti dallo stesso sportivo nel complesso, ma soltanto l’importo complessivamente erogato da ciascun soggetto erogante a ciascun beneficiario. 

Ciò comporta che un atleta può percepire più premi, ciascuno entro la soglia, da differenti enti sportivi beneficiando più volte dell’esonero nei limiti in cui il requisito risulti rispettato in ciascun singolo rapporto.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina dei premi sportivi, richiamata dall’art. 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36/2021, riguarda le somme versate ad atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche in relazione alla partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I soggetti eroganti restano quelli individuati dalla medesima disposizione: CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.

Resta fermo che la norma agevolativa riguarda i premi sportivi in senso proprio e non le somme che, per la loro causa concreta, risultino collegate a un rapporto di lavoro sportivo o ad altra prestazione remunerata. In tali ipotesi, il trattamento fiscale segue le regole proprie della categoria reddituale di riferimento.

Va, tuttavia, evidenziato che il testo dell’art. 9 del D.L. n. 38/2026 parla espressamente di somme versate agli “atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche” e anche la rubrica della disposizione fa riferimento ai “premi erogati agli atleti dilettanti”.

La norma richiamata dallo stesso art. 9, cioè l’art. 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36/2021, include però in modo espresso sia gli atleti sia i tecnici che operano nell’area del dilettantismo. Si determina quindi un possibile disallineamento tra la disciplina generale dei premi sportivi e la nuova previsione temporanea sulla soglia di esonero.

In assenza, allo stato, di chiarimenti ufficiali specifici sul punto, appare prudente evidenziare che, sul piano letterale, la soglia di 300 euro risulta oggi formulata con riferimento agli atleti. Resta pertanto aperto il tema della sua piena estensione anche ai tecnici, nonostante l’art. 36, comma 6-quater, ricomprenda entrambe le figure.

Durata dell’agevolazione 

La soglia di esonero reintrodotta dall’art. 9 del D.L. n. 38/2026 ha una validità espressamente limitata nel tempo.

Il regime di favore si applica soltanto ai premi sportivi erogati a decorrere dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 31 dicembre 2026.

Non si è quindi in presenza di una disciplina strutturale o permanente, ma di una misura temporanea destinata, allo stato, a cessare con la chiusura dell’anno solare 2026. 

Ne consegue che per i premi corrisposti fino al 27 marzo 2026 continua a trovare applicazione il regime ordinario, con ritenuta del 20 per cento, mentre solo per quelli erogati dal 28 marzo 2026 in avanti può operare l’esonero entro il limite previsto dalla norma.

Va inoltre ricordato che la nuova disciplina è contenuta in un decreto-legge e dovrà pertanto essere convertita in legge nei termini ordinari. 

Fino a eventuali modifiche in sede di conversione o a un’eventuale mancata conversione, restano comunque validi gli effetti giuridici prodotti dalla disposizione oggi in vigore. In altri termini, allo stato attuale, i premi che rientrano entro la soglia dei 300 euro possono beneficiare dell’esonero; se la norma sarà confermata nel testo vigente, il regime agevolato resterà applicabile fino al 31 dicembre 2026.

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