L’articolo 32 della legge n. 106 del 23 luglio 2021 con cui è stato convertito il decreto “Sostegni bis” riconosce un credito di imposta nella misura del 30% delle spese sostenute a giugno, luglio e 2021 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI), riproponendo in sostanza l’agevolazione già riconosciuta co l’art. 125 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio sono state fornite le indicazioni per fruire del credito d’imposta e sono stati approvati il modello di domanda e le relative istruzioni. Il modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta per la sanificazione, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili. Quali sono i soggetti beneficiari
- soggetti esercenti attivitĂ d’impresa, arti e professioni,
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del DL Crescita n. 34/2019
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, rientrano a pieno titolo le associazioni sportive dilettantistiche. Quali sono le spese ammissibili Il provvedimento riconosce ammissibili le seguenti spese  sostenute nei mesi di giugno, luglio e 2021 per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attivitĂ lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attivitĂ ;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attivitĂ lavorative e istituzionali esercitate;
- l’acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Ammontare del credito d’imposta il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa dei 200 milioni di euro all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento Come si presenta il modello La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato mediante:
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
 Entro quando va presentato il modello  La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 compilando il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Come si utilizza il  credito d’imposta Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà individuata la percentuale di credito riconosciuta mediante modello F 24 da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’utilizzo del credito in compensazione per un importo superiore all’ammontare massimo spettante determina lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO Beneficiario Nel riquadro va indicato: il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta per la sanificazione (associazione o società sportiva dilettantistica). il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. Presidente), inserendo il valore 1 nella casella denominata “Codice carica”; Spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione e credito d’imposta
- ”Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021” In questo campo deve essere indicato l’ammontare delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.
- “Credito d’imposta” In questo campo deve essere indicato (arrotondato all’unita di euro) il 30 per cento dell’importo indicato nel campo “Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021”; nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l’importo di 60 mila euro.
Sottoscrizione Nel presente riquadro il rappresentante firmatario della comunicazione deve apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione. Impegno alla presentazione telematica
In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.