PRESENTAZIONE MODELLO EAS ENTRO IL 31 MARZO 2022
SINTESI
Entro il 31 marzo 2022 gli enti che nel 2021 hanno registrato una modifica dei dati indicati nell’ultimo modello EAS inviato sono tenuti a presentare un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute.
Questo adempimento non rientra tra quelli prorogati con il D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 di martedì 17 marzo relativo alle misure di sostegno economico per l’emergenza da Covid-19.
La ripresentazione non è comunque necessaria in presenza di alcune specifiche ipotesi.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 125/2010, non è necessario inviare nuovamente il Modello EAS:
- quando le modifiche riguardino i dati anagrafici dell’associazione e/o del legale rappresentante, in quanto in questi casi dette variazioni devono essere tempestivamente comunicate con il Modello AA5/6, per le associazioni con solo codice fiscale, ovvero con il Modello AA7/10, per associazioni titolari di partita IVA.
- quando la variazione riguardi ad esempio l’importo percepito dall’associazione sportiva dilettantistica per attività di sponsorizzazione o pubblicità, indicato al campo 20.