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Estensione obbligo di Fatturazione Elettronica a tutte le ASD e SSD in regime 398/91

Con la pubblicazione del D.L. 36/2022 nella G.U. del 30.04.2022, l’obbligo di fatturazione elettronica viene esteso anche alle ASD e alle SSD, in regime forfettario L. 398/91 che fino ad oggi avendo proventi commerciali non superiori ad euro 65.000 ne erano esonerate.

Il nuovo obbligo

L’art. 18, comma 2, D.L. 36/2022, interviene sull’art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015, istitutivo dell’obbligo generalizzato di emissione della fatturazione elettronica e di trasmissione della stessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, eliminando – a far data dal 1° luglio 2022 – l’esonero che era stato previsto per determinate categorie di soggetti tra cui, appunto, soggetti passivi in “regime forfettario”, tra cui le ASD e SSD, che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali  proventi  per  un importo non superiore a euro 65.000.

Decorrenza

L’obbligo della fatturazione elettronica viene introdotto con la seguente tempistica:

  • dal 1 luglio 2022 per i soggetti con ricavi nell’annoprecedente superiori a 25.000 euro;
  • dal 1 gennaio 2024 per i soggetti con ricavi nell’annoprecedente inferiori a 25.000 euro

ATTENZIONE: Rimanendo tutt’ora in vigore l’esonero dagli obblighi di fatturazione per i soggetti in regime forfettario L. 398/1991, l’obbligo di fatturazione elettronica non dovrebbe riguardare tutte le operazioni commerciali, ma le sole prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, nonché le cessioni di diritti radio-televisivi (art. 74, co. 6, Dpr 633/72) oltre, chiaramente, l’ipotesi che sia il cliente a richiedere l’emissione della fattura.

Alcuni dubbi interpretativi

Un’attenta lettura della norma fa sorgere alcuni dubbi interpretativi su cui ci auguriamo l’Agenzia delle entrate vorrà fornire in tempi rapidi i dovuti chiarimenti:

1 – quali sono  i ricavi da prendere in considerazione per individuare il superamento o meno del limite dei 25.000 euro ?

Il dubbio sorge perché nella locuzione utilizzata dalla norma, come abbiamo visto sopra, non si fa riferimento esplicito ai ricavi commerciali: la precedente norma di esonero recitava più chiaramente “conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000”

 

Un comportamento prudente, in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, è quello di considerare tutti i ricavi, compresi quelli decommercializzati, fatte salve solo le quote associative per le a.s.d.  che ricavi non sono.

  • A quale esercizio precedente occorre fare riferimento per individuare la decorrenza ?

La norma al fine di distinguere la decorrenza dell’obbligo in questione, fa riferimento ai soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 25.000.

Ora, se non ci sono dubbi per i soggetti con anno d’imposta coincidente con l’anno solare, non è semplice capire a quale anno precedente debba fare riferimento un soggetto (ad esempio una ASD o una SSD) con esercizio a cavallo tra due anni solari.

A nostro avviso, poiché la norma si riferisce ai ricavi o compensi (termine desunto dalla imposte dirette – TUIR) e non al volume d’affari (termine relativo all’IVA – Dpr 633/72), il periodo di riferimento dovrebbe essere l’anno d’imposta chiuso prima della data di entrata in vigore della norma, ovvero l’esercizio 2020/2021 non l’anno solare. Anche qui è auspicabile un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate al riguardo.

 

Agevolazione sulle sanzioni

Il termine ordinario di  trasmissione telematica della fattura elettronica (ovvero l’invio del tracciato al Sistema di Interscambio) è di 12 giorni dalla realizzazione della prestazione, ossia dalla data di cessione del bene o dell’incasso della prestazione di servizio o dell’emissione della relativa fattura, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs 471/1997

Al fine di agevolare i soggetti con obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal 1° luglio, non sono previste sanzioni con riferimento alle fatture relative al 3° trimestre 2022 (periodo da luglio a settembre 2022), per i soggetti che non rispetteranno l’ordinario termine di emissione delle fatture, purchè le stesse fatture vengano poi emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In altri termini, le operazioni effettuate a luglio 2022 possono essere fatturate (elettronicamente) entro agosto, quelle di agosto entro settembre e quelle di settembre entro ottobre, senza applicazione di sanzioni.

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