Associazioni Sportive Dilettantistiche
al via la domanda di iscrizione al 5 per mille 2023
Con il comunicato stampa del 8 marzo l’Agenzia delle Entrate informa che a partire dal 9 marzo fino all’11 aprile 2023 le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 23 aprile 2020 possono presentare le domande di iscrizione al 5 per mille per l’anno 2023.
La domanda riguarda le associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione e quelle che non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti.
Le ASD che risultano già iscritte nell’elenco permanente 2023 consultabile sul sito del CONI
https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html
non devono fare niente ed automaticamente potranno ricevere il 5 per mille dai contribuenti che effettueranno questa scelta a loro favore
Requisiti per accedere al 5 per mille
Le associazioni sportive dilettantistiche per poter essere ammesse al beneficio, devono possedere i seguenti requisiti:
- costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o dal CIP;
- presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro l’11 aprile 2023, utilizzando il modello ed il software specifico disponibile sul sito del CONI alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html
La domanda contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti.
Di conseguenza l’ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.
Entro il 20 aprile gli elenchi provvisori, appuntamento al 10 maggio per i definitivi
Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dal Coni entro il 20 aprile 2023.
Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato munito di formale delega, all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.
La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata entro il 10 maggio 2023.
Cosa fare in caso di iscrizione tardiva
– Possono partecipare al riparto del 5 per mille anche le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre (il 30 settembre, previsto dalla norma, cade di sabato) versando un importo pari a 250 euro tramite modello F24 Elide (indicando il codice tributo 8115).
I requisiti per l’iscrizione devono essere comunque posseduti al momento della data di scadenza (11 aprile 2023).
RIEPILOGO SCADENZE
Descrizione | Scadenza |
Avvio presentazione domande di iscrizione (non presente nell’elenco permanente) | 9 marzo 2023 |
Termine presentazione domanda d’iscrizione | 11 aprile 2023 |
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio (sito Coni) | 20 aprile 2023 |
Richiesta correzione domande | 2 maggio 2023 |
Pubblicazione elenco iscritti definitivo (sito Coni) | 10 maggio 2023 |
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali (versando 250 euro). | 2 ottobre 2023 |
ATTENZIONE: per il Terzo settore istanze da presentare al Ministero del Lavoro
Le ASD, che sono anche Enti del Terzo Settore, dovranno richiedere l’accreditamento per la ripartizione del contributo 5 per mille al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite l’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Ricordiamo, infatti, che a partire dal 23 novembre 2021, è divenuto operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e, pertanto, dal 2022 il contributo del 5 per mille destinato agli enti del Terzo Settore iscritti al Runts è gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
LINK UTILI
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’ISTANZA
Il modello per l’accreditamento al riparto della quota del 5 per mille è composto dai seguenti quadri.
1 – riquadro relativo ai dati e ai recapiti dell’ente
Deve essere indicato il codice fiscale, la natura giuridica (indicando una sola opzione tra “Associazione riconosciuta” o “Associazione non riconosciuta”), la denominazione e la sede legale dell’ente.
Deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica/PEC, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative al contributo del 5 per mille.
2 – riquadro contenente i dati identificativi del rappresentante legale
Devono essere compilati tutti i campi di questo riquadro: il rappresentante legale deve indicare il proprio codice fiscale, i dati anagrafici, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale.
3 – riquadro relativo alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Il rappresentante legale, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare che l’associazione, così come individuata nel riquadro “dati dell’ente”, è costituita ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed è in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nonché l’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuta/o dal CONI/CIP e la presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile.
Deve, inoltre, essere indicata una sola delle opzioni relative all’effettivo svolgimento in via prevalente:
- di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni,
- di attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni,
- di attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
4 – Riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario
Questo riquadro deve essere compilato dall’intermediario abilitato nel caso in cui l’ente decida di presentare la domanda di iscrizione per il suo tramite.
In tal caso, il rappresentante legale dell’ente consegna al soggetto incaricato l’istanza con l’autocertificazione debitamente sottoscritta e la fotocopia di un documento d’identità.
L’intermediario è tenuto a rilasciare, contestualmente alla ricezione della domanda, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti.