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APS e ASD/APS, cambia il regime fiscale dal 2026

Importante: APS e ASD/APS, cambia il regime fiscale dal 2026

Addio alla Legge 398/1991 per gli Enti del Terzo Settore: ecco cosa cambia con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale del CTS.


L’Unione Sportiva ACLI desidera richiamare l’attenzione di tutti i Presidenti e dirigenti provinciali e regionali su un cambiamento normativo di fondamentale importanza. A partire dal 1° gennaio 2026, entreranno pienamente in vigore le disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore (art. 104, comma 2, D.Lgs. 117/2017).[cite: 1]La novità principale riguarda le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS, incluse quelle che possiedono la doppia qualifica di ASD/APS: per questi enti non sarà più possibile applicare il regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991.[cite: 1]

Perché la Legge 398 non è più applicabile?

Il passaggio è determinato dalla qualifica fiscale dell’ente. Essere iscritti al RUNTS come APS qualifica l’associazione come Ente del Terzo Settore (ETS). L’art. 89 del Codice del Terzo Settore stabilisce esplicitamente che la Legge 398/1991 rientra tra le disposizioni non applicabili agli ETS.[cite: 1]

In sintesi: in caso di doppia qualifica ASD/APS, il regime del Terzo Settore prevale su quello sportivo.[cite: 1]

Il nuovo regime forfetario (Art. 86 CTS)

Per le APS che svolgono attività commerciali, il Codice del Terzo Settore introduce un nuovo regime specifico con le seguenti caratteristiche:[cite: 1]

  • Limite ricavi: Applicabile se i ricavi commerciali dell’anno precedente non superano gli 85.000 €.[cite: 1]
  • Coefficiente di redditività: Il reddito imponibile è calcolato applicando il 3% ai ricavi commerciali.[cite: 1]
Situazione dell’ente Regime applicabile dal 2026
APS con ricavi commerciali ≤ 85.000 € Regime forfetario art. 86 CTS
APS con ricavi commerciali > 85.000 € Regime ordinario o altro regime CTS
ASD iscritta anche come APS al RUNTS Regole del Terzo Settore (No Legge 398)

Effetti sull’IVA

Le associazioni che adotteranno il regime dell’art. 86 CTS dovranno prestare attenzione a nuove regole operative:[cite: 1]

  • Non si esercita la rivalsa IVA sulle operazioni nazionali.[cite: 1]
  • Non è consentita la detrazione dell’IVA sugli acquisti.[cite: 1]
  • Esonero dal versamento IVA e dalla maggior parte degli obblighi documentali.[cite: 1]
  • Obbligo di conservazione dei documenti contabili.[cite: 1]

Regime fiscale applicabile dal 2026

Scarica la circolare completa firmata dal Presidente Nazionale Damiano Lembo per approfondire le nuove disposizioni operative.

SCARICA IL DOCUMENTO 

Per ulteriori chiarimenti, l’US Acli organizzerà a breve un webinar nazionale dedicato

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