Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Come ricordato dall’Amministrazione finanziaria (CM 326/97), è un principio obbligatorio che comporta l’automatica retrodatazione ai fini fiscali dei pagamenti effettuati ad inizio anno.
Si tratta peraltro di un principio che opera anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (circ. Agenzia delle Entrate 6 luglio 2001 n. 67) come le collaborazioni coordinate e continuative sia di lavoro sportivo che amministrativo gestionale.
Di conseguenza le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2024 per prestazioni effettuate nel corso del 2023:
- per il principio di “cassa allargata”, sono da considerare sia ai fini delle franchigie che della certificazione unica come redditi dell’anno 2023.
- per le eventuali ritenute IRPEF (superamento della franchigia dei 15 mila euro) o il contributo INPS (superamento della franchigia dei 5 mila euro) da versare entro il 16 gennaio, il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 è dicembre 2023.
Non si applica il principio di cassa allargata per i compensi pagati a titolari di partita IVA e sulle prestazione di lavoro autonomo occasionale