Entro il 10 aprile 2024, le Associazioni Sportive Dilettantistiche in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 23 aprile 2020 possono presentare le domande di iscrizione al 5 per mille per l’anno 2024.
ATTENZIONE: Le ASD già ammesse lo scorso anno, che risultino presenti nell’elenco permanente 2024   pubblicato dal Coni sul proprio sito istituzionale in data 9 febbraio 2024 non devono ripresentare la domanda di iscrizione ed automaticamente potranno ricevere il 5 per mille dai contribuenti che effettueranno questa scelta a loro favore.
Quali ASD devono presentare la domanda nel 2024
Sono tenute a presentare la domanda in via telematica quelle di nuova costituzione e quelle che nel 2023 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti dalla legge.
Requisiti richiesti Â
Le ASD, per poter essere ammesse al beneficio, devono possedere i seguenti requisiti:
- costituzione ai sensi dell’art. 90 L. 289/2002, oggi ex Dlgs 36/2021;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o dal CIP e iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Quando e come si presenta la domanda
La domanda di accreditamento deve essere presentata entro il 10 aprile 2024 esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Nel caso siano pervenute più domande per lo stesso ente, viene considerata valida l’ultima trasmessa e accolta dal sistema.
La domanda contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti.
Di conseguenza l’ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.
Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dal CONI entro il 20 aprile sul sito www.coni.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l’indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale risultanti nell’Anagrafe Tributaria.
Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco potranno essere richieste, all’Ufficio del CONI territorialmente competente, non oltre il 30 aprile dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero da un suo incaricato munito di formale delega.