L’art. 30, DL n. 185/2008 subordina l’applicazione, da parte degli enti non commerciali, delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi):
- al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria;
- alla presentazione del modello EAS.
NOTA BENE – Sono tenute alla trasmissione del modello EAS tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, avvalendosi delle disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi di cui ai citati artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.
Il modello EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione; successivamente al primo invio, invece, soltanto gli enti non commerciali di tipo associativo e le società sportive dilettantistiche, che nell’anno precedente hanno registrato una modifica dei dati indicati modello EAS in possesso dell’Agenzia delle Entrate, sono tenuti a presentare entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute, (inserendo tutti i dati richiesti, anche quelli non variati).