Cos’è il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)
L’iscrizione certifica la natura dilettantistica dell’attività sportiva svolta dalle ASD/SSD, compresa l’attività didattica e formativa, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica.
L’iscrizione al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” è pertanto necessaria affinché l’attività svolta sia riconosciuta come sportiva dilettantistica per tutte le conseguenze che da ciò discendono, ivi incluso per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport e per fruire dei servizi previsti dalla normativa.
Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 39/2021, il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” istituito presso il Dipartimento per lo sport sostituisce a tutti gli effetti il precedente “Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” del CONI.
Requisiti richiesti per iscriversi al RASD
a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulta accessibile ed idonea;
b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall’Organismo sportivo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione;
d. a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”);
e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa , ivi inclusa la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
f. abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi.
B. SITUAZIONE TRANSITORIA: DOMANDE PRESENTATE E ISCRIZIONI PRECEDENTI AL 31 AGOSTO 2022
Riferimenti


